Possono le attività nei piccoli progetti essere rilevanti in materia degli aiuti di stato?
Nel periodo di programmazione 2021-27 anche le attività dei piccoli progetti possono essere rilevanti in materia di aiuti di Stato. Ai sensi dell’art. 20 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i. aiuti alle imprese fino ad un importo massimo di 22.000 euro sono conformi alla normativa sugli aiuti di Stato. Se l’aiuto concesso supera i 22.000 euro, può essere applicato l’art. 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i.. Ai sensi dell’art. 20 gli aiuti ai beneficiari le cui attività nei progetti Interreg rientrano nelle disposizioni della normativa sugli aiuti di Stato, sono compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato fino a un tasso di finanziamento dell’80% dei costi ammissibili. Quando il progetto viene confermato nel sistema dopo la riunione del Comitato di selezione progetti, i beneficiari dei singoli fondi piccoli progetti (GAL, Comunità comprensoriale) dovranno caricare la valutazione aiuti di Stato nel sistema in modo che l’AdG possa successivamente inserire gli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato italiano”.