Sono ammissibili i costi derivanti da accordi tra Pubbliche Amministrazioni? Come vengono imputati nel budget di progetto e come vengono rendicontati?
Gli accordi tra PA sono ammessi se soddisfano i requisiti previsti dalle norme di legge (art 12 Direttiva UE n. 2014/24; art 15 L. 241/90 e art 5 D lgs 36/2023/cod appalti); l’accordo deve essere per iscritto e riguardare nello specifico il progetto INTERREG. Nella stesura del budget di progetto devono essere imputati per intero alla categoria di costo consulenze e servizi esterni. In sede di rendicontazione vanno rispettate tutte le regole specifiche delle norme di ammissibilità del Programma, anche con riferimento alle disposizioni delle categorie di spesa, comprese le opzioni semplificate, cui le spese dell’ accordo fanno riferimento; nel caso di rendicontazione attraverso costi reali, la pubblica amministrazione (PA) convenzionata dovrà presentare un rendiconto documentato delle spese alla PA beneficiaria secondo la natura dei costi sostenuti ai sensi delle diverse categorie di spesa e metodo di rendicontazione (costi unitari standard, tassi forfettari) previste dal programma cooperativo, e la PA beneficiario riporta a rendiconto di progetto l’ intera spesa sotto la categoria dei servizi esterni, presentando il predetto rendiconto, e il documento di pagamento/rimborso al soggetto PA convenzionato. Se questi costi rientrano nel tasso forfettario dei costi residui, cioè nel caso in cui si prevede che è necessaria la presenza di personale interno del beneficiario nella misura prevista dalle norme specifiche di ammissibilità della spesa del programma per l’applicazione del tasso forfettario dei costi residui, il beneficiario è in ogni caso obbligato a presentare l’elenco delle spese del soggetto PA convenzionata alla PA beneficiario secondo la natura dei costi sostenuti ai sensi delle diverse categorie di spesa previste del programma cooperativo.