Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Che cosa significa se un finanziamento è qualificabile come aiuto di Stato?

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Un finanziamento costituisce aiuto di Stato qualora sussistano tutti i criteri di cui all’art. 107 co. 1 TFUE: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, si definisce impresa qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di natura economica che consiste nell’offrire beni o servizi in concorrenza (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. Si tratta di una nozione ai sensi della quale non è rilevante la natura giuridica del soggetto e nemmeno se lo stesso sia stato costituito per conseguire utili; possono quindi essere considerate imprese tutte le imprese private e pubbliche ed il complesso delle loro “produzioni”, ma anche le associazioni senza scopo di lucro; il soggetto beneficiario dei vantaggi deve tuttavia svolgere effettivamente un’attività di natura economica, destinata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi sul mercato. Se un finanziamento è qualificabile come aiuto di Stato esso può essere concesso unicamente secondo un determinato regime (de minimis, Regolamento generale di esenzione o regime autorizzato o esentato dell’amministrazione di riferimento di ciascun soggetto). Una decisione definitiva in merito può essere presa solo tramite l’analisi del progetto e la valutazione dei documenti aggiuntivi presentati da ciascun partner. La qualificazione di un finanziamento come aiuto di Stato dipende inoltre dalle specifiche attività progettuali. Un soggetto, infatti, viene sempre classificato come impresa in relazione a un’attività specifica: per cui se un soggetto svolge sia attività di carattere economico che non, sarà considerato impresa solo in relazione alle prime. Nel corso del colloquio di orientamento che precede la presentazione del progetto, ove possibile, sarà data una valutazione indicativa. A tal fine, è necessario compilare i documenti aggiuntivi e la scheda tecnica e presentarli all’Unità di coordinamento regionale Ulteriori informazioni: linee_guida_aiuti_2023.pdf (interreg.net), soprattutto Capitolo VII.

Pagina aggiornata il 03.09.2024