FAQ

Partenariato
I partner associati forniscono un supporto esterno al partenariato in forma di know how, accesso a dati e informazioni rilevanti. Inoltre, promuovono i risultati del progetto tra i gruppi di destinatari e/o sostengono la loro diffusione. Il partner associato prevede in proprio al finanziamento delle sue attività. Le attività del partner associato non possono essere finanziate con fondi pubblici assegnati a un partner di progetto. Fanno eccezione le spese di viaggio, che possono essere coperte con il budget degli altri partner all’interno del tasso forfettario per i costi di viaggio. I partner associati possono anche avere sede al di fuori dell’area del programma. L’attività del partner associato deve andare a beneficio dell’area del programma.
Ammissibilità alla spesa
In generale, la categoria di spese “personale” fa riferimento alle spese sostenute a favore dei dipendenti della struttura organizzativa di beneficiari sia pubblici che privati, assegnati alla realizzazione di attività riferite al progetto, in conformità con la proposta progettuale. Nelle norme di ammissibilità non viene specificato in dettaglio quali sono le tipologie di contratti ammesse. I contratti vengono verificati nell’ambito dell’assegnazione di una persona a una funzione/ruolo, al più tardi nel corso della prima rendicontazione di una persona. L’elemento essenziale e definitorio del contratto di lavoro è il criterio di sottomissione o subordinazione del dipendente ai comandi o al controllo del datore di lavoro in termini di tempo, luogo e modalità in cui il lavoro deve essere svolto. Pertanto, per alcune forme particolaridi contratto di lavoro, come ad esempio le borse di ricerca e i contratti di somministrazione, devono essere classificate nella categoria di costo relativa al personale. Le commissioni associate alle agenzie di lavoro (servizi esterni) non sono ammissibili.
Questi costi sono riservati al personale interno, sia del soggetto agente che del beneficiario. Pertanto, se non vengono conteggiati costi di personale, non dovrebbero essere richiesti i costi di viaggio. I costi di viaggio e alloggio di esperti esterni e fornitori di servizi rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni.
Gli accordi tra PA sono ammessi se soddisfano i requisiti previsti dalle norme di legge (art 12 Direttiva UE n. 2014/24; art 15 L. 241/90 e art 5 D lgs 36/2023/cod appalti); l’accordo deve essere per iscritto e riguardare nello specifico il progetto INTERREG. Nella stesura del budget di progetto devono essere imputati per intero alla categoria di costo consulenze e servizi esterni. In sede di rendicontazione vanno rispettate tutte le regole specifiche delle norme di ammissibilità del Programma, anche con riferimento alle disposizioni delle categorie di spesa, comprese le opzioni semplificate, cui le spese dell’ accordo fanno riferimento; nel caso di rendicontazione attraverso costi reali, la pubblica amministrazione (PA) convenzionata dovrà presentare un rendiconto documentato delle spese alla PA beneficiaria secondo la natura dei costi sostenuti ai sensi delle diverse categorie di spesa e metodo di rendicontazione (costi unitari standard, tassi forfettari) previste dal programma cooperativo, e la PA beneficiario riporta a rendiconto di progetto l’ intera spesa sotto la categoria dei servizi esterni, presentando il predetto rendiconto, e il documento di pagamento/rimborso al soggetto PA convenzionato. Se questi costi rientrano nel tasso forfettario dei costi residui, cioè nel caso in cui si prevede che è necessaria la presenza di personale interno del beneficiario nella misura prevista dalle norme specifiche di ammissibilità della spesa del programma per l’applicazione del tasso forfettario dei costi residui, il beneficiario è in ogni caso obbligato a presentare l’elenco delle spese del soggetto PA convenzionata alla PA beneficiario secondo la natura dei costi sostenuti ai sensi delle diverse categorie di spesa previste del programma cooperativo.
La classificazione delle persone effettive per FR viene effettuata all’inizio del progetto (dopo la firma del contratto Interreg) registrando le persone in coheMON (cioè al più tardi nel corso della prima rendicontazione). La classificazione rimane invariata per tutta la durata del progetto. Vedi norme di ammissibilità della spesa, punto. 3.1.1.
Oltre alle OSC è prevista anche la rendicontazione a costi reali, applicabile esclusivamente e in determinate circostanze, cioè quando non rientro all’interno del tasso forfettario per i costi residui del 40% o 25%, alle categorie ‘costi per consulenze e servizi esterni’, ‘spese per attrezzature’ e ‘investimenti infrastrutturali e/o interventi edilizi’. In generale, i costi diretti sono i costi direttamente legati a una singola attività/entità laddove il legame con tale singola attività/entità può essere dimostrato.
Per i progetti che prevedono investimenti infrastrutturali o investimenti produttivi il mantenimento della proprietà deve rimanere invariato per 5 anni dalla data di erogazione del pagamento finale al beneficiario, se la modifica comporta una delocalizzazione dell’attività produttiva o se la modifica della proprietà conferisce un vantaggio ingiustificato ad un altro soggetto o se modifiche significative compromettono il raggiungimento degli obiettivi originari (cfr. art. 65 comma (1) della lettera b del Regolamento 1060/2021).
Anche se l’infrastruttura non è di proprietà del beneficiario, ma questo soltanto dispone della disponibilità dell’infrastruttura, come p.e. nel caso di investimento su immobile dello Stato in concessione ad un Comune, il costo di interventi infrastrutturali è ammissibile. Se durante il quinquennio successivo al pagamento finale si verificasse un cambio di proprietà (ad esempio, il trasferimento della proprietà dell’immobile al Comune), deve essere garantito che ciò non procuri ad un altro soggetto un vantaggio indebito.
Inoltre, in questo contesto va tenuto presente il principio generale del riferimento diretto al progetto. Ciò significa che l’intero importo della spesa è ammissibile solo in caso di investimenti che costituiscono l’obiettivo del progetto ovvero un suo output. Altrimenti è possibile solo il riconoscimento proporzionale al periodo di utilizzo nell’ambito del progetto.
Le spese sostenute sono ammissibili tra la presentazione del progetto e la data di fine progetto. Quindi sono ammissibili anche le spese sostenute prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento Interreg, ma dopo la presentazione del progetto. Tali costi comunque sono ammissibili solo nel caso in cui il progetto venga approvato. La data di chiusura del progetto viene stabilita nel contratto di finanziamento Interreg stipulato tra l’Autorità di gestione e il Lead Partner. La data di inizio dell’ammissibilità dei singoli piccoli progetti CLLD è definita dal beneficiario (GAL/comunità comprensoriale) stesso nel sistema al momento della presentazione della domanda di progetto, e non dovrebbe di norma precedere questo. L’ammissibilità dei progetti medi CLLD inizia con il corretto inserimento del rispettivo progetto nel sistema di monitoraggio. Informazione per progetti approvati del primo avviso: La data di conclusione del progetto deve essere determinata su base specifica e non può superare il 31/01/2026. La durata del progetto può essere prorogata per motivi giustificati, previa approvazione dell’autorità di gestione (cfr. documento avviso punto 8).
Nel periodo di programmazione 2021-27 anche le attività dei piccoli progetti possono essere rilevanti in materia di aiuti di Stato. Ai sensi dell’art. 20 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i. aiuti alle imprese fino ad un importo massimo di 22.000 euro sono conformi alla normativa sugli aiuti di Stato. Se l’aiuto concesso supera i 22.000 euro, può essere applicato l’art. 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i.. Ai sensi dell’art. 20 gli aiuti ai beneficiari le cui attività nei progetti Interreg rientrano nelle disposizioni della normativa sugli aiuti di Stato, sono compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato fino a un tasso di finanziamento dell’80% dei costi ammissibili. Quando il progetto viene confermato nel sistema dopo la riunione del Comitato di selezione progetti, i beneficiari dei singoli fondi piccoli progetti (GAL, Comunità comprensoriale) dovranno caricare la valutazione aiuti di Stato nel sistema in modo che l’AdG possa successivamente inserire gli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato italiano”.
Un finanziamento costituisce aiuto di Stato qualora sussistano tutti i criteri di cui all’art. 107 co. 1 TFUE: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, si definisce impresa qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di natura economica che consiste nell’offrire beni o servizi in concorrenza (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. Si tratta di una nozione ai sensi della quale non è rilevante la natura giuridica del soggetto e nemmeno se lo stesso sia stato costituito per conseguire utili; possono quindi essere considerate imprese tutte le imprese private e pubbliche ed il complesso delle loro “produzioni”, ma anche le associazioni senza scopo di lucro; il soggetto beneficiario dei vantaggi deve tuttavia svolgere effettivamente un’attività di natura economica, destinata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi sul mercato. Se un finanziamento è qualificabile come aiuto di Stato esso può essere concesso unicamente secondo un determinato regime (de minimis, Regolamento generale di esenzione o regime autorizzato o esentato dell’amministrazione di riferimento di ciascun soggetto). Una decisione definitiva in merito può essere presa solo tramite l’analisi del progetto e la valutazione dei documenti aggiuntivi presentati da ciascun partner. La qualificazione di un finanziamento come aiuto di Stato dipende inoltre dalle specifiche attività progettuali. Un soggetto, infatti, viene sempre classificato come impresa in relazione a un’attività specifica: per cui se un soggetto svolge sia attività di carattere economico che non, sarà considerato impresa solo in relazione alle prime. Nel corso del colloquio di orientamento che precede la presentazione del progetto, ove possibile, sarà data una valutazione indicativa. A tal fine, è necessario compilare i documenti aggiuntivi e la scheda tecnica e presentarli all’Unità di coordinamento regionale Ulteriori informazioni: linee_guida_aiuti_2023.pdf (interreg.net), soprattutto Capitolo VII.
Le gare d’appalto congiunte non sono esplicitamente menzionate nelle norme specifiche di ammissibilità della spesa del programma e di norma non sono previste per i progetti nelle priorità 1, 2, 3, 4 e 5.
Rendicontazione delle spese/reporting
Secondo le norme di ammissibilità del programma Interreg VI-A Italia–Austria, tutte le spese devono essere chiaramente riconducibili al progetto approvato. Le fatture e le quietanze di pagamento devono pertanto contenere un chiaro riferimento al progetto (codice progetto ITAT e/o denominazione del Programma, acronimo del progetto e/o titolo del progetto). I giustificativi elettronici sono equiparati ai documenti originali, purché rispettino i requisiti giuridici nazionali applicabili.
Per i partner di progetto italiani vale inoltre quanto segue: ove applicabile, il CUP (Codice Unico di Progetto) deve essere indicato conformemente alle disposizioni nazionali (articolo 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 – modificato dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge n. 120/2020).
Qualora il CUP non sia presente in una fattura elettronica (data di emissione successiva al 31.05.2023), esso può essere integrato successivamente, in conformità alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 10.12.2025, prot. n. 563301/2025), per le fatture relative a contributi pubblici destinati ad attività economiche tramite il servizio web del portale “Fatture e Corrispettivi”. Dopo l’integrazione, il requisito del CUP si considera soddisfatto.
Se le spese ammissibili sono state sostenute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste l’obbligo di indicare il CUP in fattura (D.L. 13/2023); in tal caso, tuttavia, l’univoca riconducibilità al progetto deve continuare a essere garantita attraverso la documentazione di rendicontazione.
L’obbligo di apporre un cartellone o una targa permanente, chiaramente visibile al pubblico, sussiste quando il progetto include un investimento materiale o l’acquisto di attrezzature E i costi totali del progetto Interreg superano i 100.000 EUR. È responsabilità del beneficiario (ovvero del partner di progetto che realizza l’investimento o acquista l’attrezzatura) soddisfare questo requisito.
I cartelloni o le targhe devono essere collocati nel luogo dell’investimento o del progetto, non appena inizia l’attuazione materiale della stessa o l’acquisto delle attrezzature. Devono essere ben visibili al pubblico e realizzati in materiale resistente che consenta un’esposizione di lunga durata.
(Se il progetto non rientra nella categoria di cui sopra, si veda la sezione 3.3 “Poster e display elettronico” nelle Linee guida di comunicazione)
Esempio: Un progetto Interreg con un budget totale di 250.000 EUR per il miglioramento di una pista ciclabile include l’acquisto di stazioni di ricarica elettriche lungo il percorso. Poiché i costi totali del progetto superano i 100.000 EUR e include l’acquisto di attrezzature (stazioni di ricarica), il partner di progetto che effettua le spese per le stazioni di ricarica è tenuto a installare la targa permanente. Questa targa dovrebbe essere idealmente posizionata presso le stazioni di ricarica o in un luogo pubblico facilmente accessibile lungo il percorso. Dovrebbe essere realizzata in materiale resistente alle intemperie, ad esempio metallo o plastica di alta qualità. L’installazione deve avvenire non appena si inizia l’installazione delle stazioni di ricarica.
I costi unitari standard del personale sono OSC, cioè delle procedure di rendicontazione semplificate. Esse si basano su importi approssimativi ed elaborati attraverso una metodologia che tiene conto delle specifiche dell’intera area di programma (IT-AT). La rendicontazione del personale è possibile solo attraverso i costi unitari standard e l’assegnazione alla rispettiva categoria oraria si basa sul criterio dell’attività predominante all’interno del progetto. In ogni caso il beneficiario deve garantire di rispettare le normative nazionali in materia di diritto del lavoro. Attraverso questi costi standard ha possibilità di coprire approssimativamente i costi effettivi del È possibile parentali fornire un massimo di 1.720 personale. ore all’anno per ogni persona. Nell’elaborazione del piano finanziario si deve tenere conto che i giorni di malattia, le vacanze o congedi non sono ammissibili. Ogni importo forfettario previsto/erogato nel programma dell’importo eccezione Interreg del è il tasso IT-AT forfettario 21-27 personale del viene calcolato previsto/ammissibile. 4% per le spese sulla d’ufficio amministrative calcolato sui costi diretti se non vi sono costi di personale. Si veda il punto 3 dell’FFR.
Il materiale tecnico di consumo (p.es. materiale di laboratorio tipo pipette, puntali ecc.) rientra nella categoria di spesa per attrezzature anche se non viene inventariato. Se si tratta invece di forniture per ufficio, queste rientrano nella categoria di spese d’ufficio e amministrative.
Il lavoro volontario non retribuito è considerato contributo in natura ammissibile a condizione che lo statuto o atto costitutivo dimostri il carattere no-profit del beneficiario e che sia sufficientemente motivata la necessità della sua rendicontazione. Il valore del lavoro volontario non retribuito viene definito a 15,00 € all’ora e i contributi in natura sono ammissibili solamente nel limite dell’autofinanziamento (mezzi propri). Vedi norme di ammissibilità punto 4.3.
CLLD
Gli importi indicati nella tabella dei costi di riferimento sono costi netti, cioè al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Tuttavia, l’IVA può essere presa in considerazione nella preparazione del progetto di bilancio/draft budget e nella verifica della plausibilità dei costi se il partner di progetto non ha diritto alla detrazione dell’imposta a monte. In questi casi, l’IVA rappresenta un fattore di costo effettivo e può essere inclusa nel calcolo.
La mancanza del diritto alla detrazione dell’imposta a monte deve essere comprovata da documenti adeguati.
La priorità 4 promuove lo sviluppo regionale a livello locale investendo in strategie di sviluppo transfrontaliere, che sono gestite dalla popolazione locale. Obiettivo principale del CLLD è di aumentare l’integrazione e l’auto responsabilità nell’immediata area di confine. Per il periodo di programmazione 2021-2027 è previsto solo un avviso per la priorità 4, il quale è stato chiuso il 30/09/2022. Nell’ambito di tale avviso, l’Autorità di gestione ha invitato alla presentazione di strategie per lo sviluppo regionale a livello locale. Sono state approvate le strategie delle seguenti aree:
• Dolomiti Live: Osttirol, Val Pusteria, Belluno
• HEurOpen: Hermagor, Gemonese, Canal del Ferroe Val Canale, Carnia
• Terra Raetica: Landeck, Imst, Val Venosta, Engiadina Bassa
• Wipptal: Wipptal settentrionale e meridionale
Queste quattro aree CLLD realizzeranno fino alla fine della programmazione piccoli e medi progetti per promuovere lo sviluppo regionale attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione locale. Idee per piccoli e medi progetti possono essere presentate in avvisi che saranno pubblicati dalle aree CLLD.
Un’idea progettuale di un’area CLLD può interessare un’area territoriale circostante più ampia, in cui sono anche coinvolti attori ed effetti nel senso di una cooperazione in aree funzionali al di fuori dell’area CLLD. Progetti con partner o attuatori provenienti da spazi funzionali possono quindi essere progetti piccoli o medi CLLD. Nei progetti medi con partner provenienti da aree funzionali, è necessario avere almeno un partner con sede nello spazio funzionale. Per classificare i piccoli progetti come “progetti con partner di aree funzionali”, è necessario che il luogo di residenza dell’attore e/o un impatto o attività nello spazio funzionale siano presenti. Poiché nei piccoli progetti è presente un solo beneficiario (GAL), l’intero budget del progetto viene sottratto a un GAL dal “Fondo della strategia” approvato per i progetti negli spazi funzionali. I progetti devono essere transfrontalieri.